Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE

I. Significato dei termini contenuti nelle Condizioni generali

Nelle presenti Condizioni generali, i termini che seguono hanno il seguente significato:
Il mediatore immobiliare è Virtus upravljanje d.o.o. /s.r.l./ Fiume, OIB (Codice di identificazione): 46096970345, Brajda 10, Fiume, società commerciale che soddisfa i requisiti per lo svolgimento di attività di intermediazione immobiliare stabilite dalla Legge sull’intermediazione immobiliare (di seguito nel testo: Mediatore).
L’agente di intermediazione immobiliare è una persona fisica iscritta nel Registro degli agenti di intermediazione immobiliare ed è dipendente del Mediatore o collabora con il Mediatore sulla base di un contratto speciale (di seguito nel testo: Agente).
L’intermediazione immobiliare comprende le attività del mediatore in materia di transazioni immobiliari relative alla messa in contatto del committente con una terza parte, nonché le trattative e i preparativi per la stipula di negozi giuridici che avranno come oggetto un determinato immobile (per esempio al momento dell’acquisto, della vendita, della permuta, dell’affitto, della locazione e simili). (di seguito nel testo: Intermediazione).
Il committente è una persona fisica o giuridica che (in qualità di venditore, acquirente, locatore, locatario e simili) stipula un contratto di intermediazione scritto con il Mediatore immobiliare.
Il contratto di intermediazione è un contratto che, in conformità con la legge, disciplina i diritti e i doveri del committente e del mediatore con l’obiettivo di stipulare uno specifico negozio giuridico sul trasferimento o sulla costituzione di un determinato diritto sull’immobile (di seguito nel testo: Contratto).
Una terza parte è una persona che il mediatore immobiliare cerca di mettere in contatto con il committente allo scopo di avviare le trattative per la stipula di un negozio giuridico di cui al Contratto di intermediazione (di seguito nel testo: Terza parte).
La legge sull'intermediazione immobiliare rappresenta il quadro legislativo di base che regola le condizioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare, le modalità di conclusione e il contenuto dei contratti di intermediazione, le condizioni generali di contratto, i diritti e gli obblighi degli intermediari, degli agenti e dei committenti e le altre attività correlate (di seguito nel testo: Legge).

II Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali di contratto del mediatore immobiliare (di seguito nel testo: Condizioni Generali) disciplinano i rapporti tra Mediatore e Committente, i quali stipulano un Contratto di intermediazione, nonché costituiscono parte integrante di tale Contratto.

III Offerta immobiliare

L'offerta dell’Intermediario si basa su informazioni ricevute per iscritto e/o verbalmente dal Committente in qualità di proprietario dell'immobile (o persona da lui autorizzata a tal fine) che viene offerto in vendita, locazione, affitto o permuta, e contiene una descrizione e il prezzo dell'immobile, ovvero la costituzione di un determinato diritto immobiliare.
L'intermediario non è responsabile della veridicità e correttezza dei dati ricevuti dal Committente.

IV Contratto di intermediazione immobiliare

Mediante il Contratto di intermediazione immobiliare (di seguito nel testo: Contratto), concluso tra l'Intermediario e il Committente, il Mediatore si obbliga a cercare di trovare e di mettere in contatto con il Committente una Terza persona per svolgere le trattative e predisporre il necessario al fine della conclusione di uno specifico negozio giuridico sul trasferimento o sulla costituzione di un diritto specifico sull'immobile e/o in connessione con l'immobile, mentre il Committente si obbliga a corrispondere al Mediatore un determinato compenso di mediazione al verificarsi delle condizioni pattuite (di seguito nel testo: Compenso)

Il contratto è concluso in forma scritta e per un periodo di tempo limitato. Qualora le parti contraenti non stabiliscano la durata del Contratto mediante il Contratto stesso, esso si considera stipulato per un periodo di 12 mesi dalla data di conclusione e può essere prorogato più volte tramite accordo tra le parti.

Il Mediatore può trasferire questo Contratto ad altri mediatori e, su invito del committente, è obbligato a presentargli un elenco di tali mediatori, fermo restando che il Committente resta in rapporto contrattuale solo con il Mediatore con il quale ha concluso il Contratto.

Il Contratto di intermediazione si conclude alla scadenza del termine di durata del contratto se entro questo termine non è stato stipulato un negozio giuridico per il quale è stata svolta l’intermediazione o tramite risoluzione di una qualsiasi delle parti contrattuali, risoluzione che deve essere trasmessa alla controparte per iscritto all'indirizzo indicato nel Contratto o all'indirizzo e-mail ufficiale del Mediatore.

La risoluzione del Contratto non deve essere in contrasto con i principi di coscienziosità e onestà, e non può avvenire in un momento inopportuno né con l'intenzione di privare il Mediatore del diritto al Compenso, nel qual caso il Mediatore ha diritto al doppio del Compenso.

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente è tenuto a rimborsare il Mediatore delle spese sostenute per le quali è stato espressamente convenuto che sarebbero state pagate separatamente dal committente.

Se, entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto stipulato, il Committente o il suo coniuge/convivente, una persona consanguinea o affine, o una società commerciale, un’istituzione o un’altra persona giuridica di cui il Committente o uno dei predetti soggetti è il fondatore o legale rappresentante, ovvero con la quale abbia stipulato un contratto di lavoro o di prestazione d’opera, conclude un negozio giuridico che è conseguenza dell'attività del Mediatore prima della cessazione del Contratto di intermediazione, è obbligato a corrispondere al Mediatore il doppio del Compenso.

V Intermediazione esclusiva

Con il Contratto di intermediazione esclusiva, il Committente si obbliga a non assumere nessun altro mediatore per l’attività oggetto dell’intermediazione.

Se, nel corso della durata del Contratto di intermediazione esclusiva, il Committente conclude un negozio giuridico a insaputa del Mediatore per il tramite di un altro mediatore e per il quale il Mediatore esclusivo aveva ricevuto l’incarico di intermediazione esclusiva, è tenuto a corrispondere al Mediatore esclusivo il Compenso pattuito nonché eventuali ulteriori costi reali sostenuti durante la mediazione per la suddetta attività di mediazione.

Alla conclusione del contratto di intermediazione esclusiva, il Mediatore è tenuto ad avvertire il Committente circa il significato e le conseguenze legali della clausola contrattuale di cui al comma precedente.
Le altre disposizioni di cui al punto IV si riferiscono e si applicano anche al Contratto di intermediazione esclusiva.

VI Obblighi del Mediatore

Nel corso dell’intermediazione, il Mediatore è obbligato ad agire con la cura del buon professionista e in particolare:

cercare di trovare e mettere in contatto il Committente e una terza persona ai fini della stipula dell’affare di mediazione,
fornire informazioni al Committente in merito al prezzo medio di mercato di un immobile analogo,
ottenere ed esaminare i documenti comprovanti la proprietà o un altro diritto reale sull'immobile in questione, nonché esaminare la documentazione immobiliare-legale presentatagli dal Committente,
avvertire il Committente in caso di vizi evidenti, diritti di terzi o altri rischi connessi allo stato tavolare dell'immobile,
svolgere tutte le attività necessarie ai fini della presentazione dell’immobile sul mercato, promuovere l’immobile in modo appropriato, nonché svolgere tutte le altre attività concordate nel contratto di mediazione immobiliare che eccedono la normale presentazione e per le quali avrà diritto a un compenso straordinario, previamente definito,
consentire la visita all’immobile,
fornire assistenza nelle trattative impegnandosi a giungere alla stipula di un contratto, se si è espressamente impegnato in tal senso,
custodire le informazioni personali del Committente e, su richiesta scritta del Committente, mantenere segrete le informazioni relative all’immobile di cui è mediatore o le informazioni connesse a tale immobile o relative all’operazione di mediazione,
se l’oggetto della stipula del contratto è un terreno, verificare la destinazione d’uso del terreno in questione in conformità con le vigenti norme urbanistiche relative al terreno in questione,
informare il Committente in merito a tutte le circostanze fondamentali per l’operazione prevista che gli sono note o gli devono essere note,
informare il Committente in merito alle disposizioni della Legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (GU 87/08),
preparare, in collaborazione con un avvocato, una bozza del contratto relativa al negozio giuridico per il quale svolge attività di intermediazione.

VII Obblighi del Committente

Mediante la stipula del Contratto di intermediazione con il Mediatore, il Committente si assume i seguenti obblighi:
avvisare il Mediatore in merito a tutte le circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’intermediazione e della stipula del contratto,
presentare al Mediatore tutti i documenti relativi all'immobile oggetto del contratto di intermediazione e necessari per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e per la conclusione del contratto mediato (la propria carta d'identità, l’estratto tavolare, l’atto di proprietà, l’identificazione dell'immobile, l'ubicazione, il permesso di costruire ovvero il certificato di
agibilità, il decreto sullo stato di fatto, il certificato energetico, le prove sull'adempimento degli obblighi nei confronti di terzi),                                                       
fornire al Mediatore informazioni corrette sull’immobile,
sottoporre a disamina del Mediatore i documenti che attestano la sua proprietà sull’immobile, ovvero altri diritti reali sull’immobile oggetto del contratto, nonché avvertire il Mediatore in merito a tutti gli aggravi iscritti e non iscritti esistenti sull’immobile,
consentire visite all’immobile da parte del Mediatore e di terze parti interessate alla conclusione dell’affare di mediazione,
informare il Mediatore in merito a tutte le informazioni essenziali sull'immobile richiesto, incluse in particolare la descrizione dell'immobile e il prezzo,
in seguito alla conclusione del contratto preliminare relativo al negozio giuridico mediato o, in caso questo non venisse stipulato, in seguito alla conclusione del contratto principale relativo a tale negozio, corrispondere il Compenso al Mediatore,
risarcire il Mediatore per i costi sostenuti durante la mediazione che superano i normali costi di mediazione se così concordato,
informare per iscritto il Mediatore in merito a tutte le modifiche relative al negozio per il quale ha ingaggiato il Mediatore, e in particolare in merito alle modifiche relative alla proprietà dell'immobile, ovvero informare il Mediatore in caso di stipula di un negozio giuridico mediato secondo altre modalità o in caso di rinuncia da tale negozio.
Il committente non è tenuto a presenziare alle trattative per la conclusione dell’affare di mediazione con terze parti trovate dal Mediatore, né a concludere un negozio giuridico. Il Committente sarà responsabile nei confronti del Mediatore per i danni, se non ha agito in buona fede ed è tenuto a risarcire tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non possono essere inferiori a 1/3 o superiori al compenso pattuito.
Il Committente sarà responsabile dei danni se ha agito in modo fraudolento, se ha nascosto o fornito informazioni errate essenziali per l'attività di mediazione al fine di portare a termine l'operazione di mediazione.

VIII Compenso di mediazione

Al Mediatore spetta un compenso di mediazione (di seguito nel testo: Compenso) pari alla somma determinata dal contratto di intermediazione cui ha diritto subito dopo la conclusione del primo atto giuridico (contratto preliminare o contratto principale) concluso dal Mandante e un Terzo interessato con il quale il Mediatore lo ha messo in contatto.
L’importo del compenso è soggetto all’IVA del 25%.

Il compenso di mediazione pattuito copre lo svolgimento di tutte le azioni del Mediatore di cui al punto VI delle Condizioni generali.
Il Mediatore può pattuire il diritto al rimborso delle spese reali necessarie allo svolgimento dell’incarico e richiedere che gli siano versati in anticipo i mezzi per coprire determinate spese.

Se la parte offre al Mediatore, di propria iniziativa, un compenso, ovvero una commissione, superiore a quella convenuta, il Mediatore può accettare tale compenso ma a condizione che esso non sia palesemente sproporzionato rispetto ai suoi servizi, ai risultati del suo lavoro e alle condizioni economiche della parte.

Qualora, non per colpa del Committente, non si pervenisse alla conclusione del contratto principale in seguito alla conclusione del contratto preliminare, il Committente si obbliga a corrispondere al Mediatore un Compenso di intermediazione fisso e precisamente per una compravendita del valore di 1.000,00 Euro maggiorata della corrispondente IVA.

La rinuncia dall'adempimento degli obblighi assunti dal Committente mediante il contratto preliminare o un altro negozio giuridico oggetto della mediazione non pregiudica l'obbligo del Committente di corrispondere al Mediatore un Compenso per la mediazione nella misura e nelle modalità determinate dal presente articolo e stipulate tramite il contratto di intermediazione.

Si ritiene che il Mediatore abbia consentito al Committente di entrare in contatto con una Terza persona se ha portato direttamente o indirizzato la Terza persona al Committente per visionare l'immobile in oggetto, se ha organizzato un incontro tra il Committente e la Terza persona ai fini della trattativa, se ha comunicato al Committente il nome e cognome, ovvero la ragione sociale, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e simili di una terza persona, o se ha fornito le stesse informazioni del Committente a una Terza persona, o comunicato a un Terzo l'esatta ubicazione dell'immobile richiesto.

IX Importo del compenso di mediazione

Per la stipula di un negozio giuridico di compravendita, il Compenso per il Mediatore viene addebitato nella percentuale concordata dell'importo totale del prezzo di acquisto, e in caso di permuta immobiliare nella percentuale concordata del valore dell'immobile acquisito dal cambio, tutto compreso tra il 2 e il 4%, e per immobili il cui valore è inferiore o uguale a EUR 35.000,00 è un importo fisso di EUR 1.000,00, il tutto in kune equivalenti secondo il tasso di cambio medio della CNB sul giorno del pagamento, il tutto maggiorato dell'IVA applicabile.

In caso di stipula di un negozio giuridico di affitto o locazione, il compenso di intermediazione sarà addebitato per un valore pari a un mese di affitto o locazione maggiorato della corrispondente IVA.

Il compenso può essere riscosso sia dal venditore sia dall'acquirente, ovvero dal locatore/locatario e dal locatario/affittuario, qualora il Contratto di intermediazione sia stato concluso con essi.

X Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalle presenti Condizioni Generali, si applicano la Legge sulla intermediazione nelle transazioni immobiliari, la Legge sui rapporti obbligatori e altre norme di legge.

Le disposizioni finali si applicano dall’8 settembre 2022.